Tributi: Regolamento per l’applicazione tassa sui servizi indivisibili (TASI)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 9.9.2014

 

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SOMMARIO

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
Articolo 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI
Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI
Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO
Articolo 6 BASE IMPONIBILE
Articolo 7 DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E DELL’IMPOSTA
Articolo 8 DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI
Articolo 9 FUNZIONARIO RESPONSABILE
Articolo 10 VERSAMENTI
Articolo 11 DICHIARAZIONE
Articolo 12 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

 

 

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione nel Comune di Palagianello dell’imposta unica comunale, d’ora in avanti denominata IUC, istituita dall’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa al tributi per i servizi indivisibili, d’ora in avanti denominata TASI.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l’applicazione della TASI nel Comune di Palagianello, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria (IMU), di aree scoperte nonchè di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Articolo 3
DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini della TASI:
a. per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
b. per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
c. per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
d. per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Articolo 4
SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all’articolo 2 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 30 % la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 5
SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo è il Comune di Palagianello relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

Articolo 6
BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU, ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

Articolo 7
DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E DELL’IMPOSTA

1. L’aliquota di base della TASI è pari all’ 1 per mille.
2. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.
3. Il Consiglio Comunale delibera l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
4. Ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

Articolo 8
DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l’ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l’importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell’ammontare delle rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Articolo 9
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 10
VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonchè tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l’anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 Giugno, pari all’importo dovuto per il primo semestre e la seconda rata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
4. E’ comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l’importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.

Articolo 11
DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l’Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Articolo 12
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

 

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