La denuncia di opere strutturali deve essere presentata prima di dare inizio alla loro esecuzione.
Il direttore dei lavori, entro 60 giorni dall’ultimazione delle strutture, deve depositare una relazione a strutture ultimate in cui comunica l’avvenuta conclusione dei lavori e l’esito delle eventuali prove di carico.
Il certificato di collaudo statico deve essere eseguito entro 60 giorni dal deposito della relazione a strutture ultimate.
Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto che non è intervenuto in alcun modo nella progettazione, nella direzione o nell’esecuzione dell’opera e che è iscritto all’albo da almeno 10 anni.
In corso d’opera possono essere eseguiti collaudi parziali, da motivare in relazione a complessità esecutive dell’opera o a difficoltà tecniche.
Solo in caso di interventi di riparazione e di interventi locali sulle costruzioni esistenti, il certificato di collaudo è sostituito da una dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori (art. 67 comma 8-bis del DPR 380/2001)
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