La disciplina degli interventi edilizi di minore entità è stata modificata a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 222 del 25/11/2016 (c.d. decreto Scia 2), che ha ampliato i casi di interventi che non richiedono l’obbligo di effettuare alcuna comunicazione preliminare agli uffici comunali.
Gli interventi minori che devono essere preventivamente comunicati sono ora soggetti a Cila (Comunicazione inizio lavori asseverata), che deve essere inviata per tutte le attività edilizie non comprese nell’attività di edilizia libera, nella Scia e nel permesso di costruire.
Interventi di edilizia libera con Comunicazione di inizio dei lavori (Cil)
Come indicato nell'art. 6, comma 1 lett. e-bis del D.P.R. 380/2001:
opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.
Interventi di edilizia libera con comunicazione e relazione tecnica asseverata (Cila)
Come indicato nell'art. 6-bis del DPR n. 380/2001.
Sono soggetti a Cila tutti gli interventi edilizi che non sono compresi nell'attività edilizia libera senza comunicazione (art. 6), nel permesso di costruire (art. 10) e nella Segnalazione certificata di inizio attività (art. 22)
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