Chi invece è esente?

Sono esenti i proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale che rientrano nella categoria catastale da A/2 ad A/7, esenzione che spetta anche per le pertinenze dell’abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7 nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Sono altresì esenti dall’imposta i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva inusucapibile e ricadenti in comunità montane o di collina delimitate ai sensi dell art. 5 della legge 984/1977 sulla base dei criteri individuati dalla circolare n 9 del Mef del 14/06/1993.
Sono considerate assimilate alle abitazioni principali e quindi esenti, le seguenti unità immobiliari:
a. La casa famigliare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito del provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.
b. Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare, e da quello dipendente dalle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
c. L’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Pagina aggiornata il 27/08/2024

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