Mentre sono previste riduzioni?

La base imponibile è ridotta del 50% per i seguenti casi:
a. Fabbricati di interesse storico e artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al d.lgs, 42/2004
b. Fabbricati dichiarati inagili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabilità risulta sopravvenuta e l’agevolazione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le predette condizioni. L’inagibilità o inabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario da allegare alla dichiarazione, o in alternativa il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del dpr n 445/2000 con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabilità del fabbricato redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato
c. Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9.
d. La base imponibile è ridotta del 25% per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998

Pagina aggiornata il 27/08/2024

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