ISCRIZIONE ALBO GIUDICI POPOLARI
I L S I N D A C O
Ai sensi della legge n. 287 del 10 aprile 1951 e successive modifiche
I N V I T A
I cittadini che possiedono i requisiti di legge e non sono già iscritti negli albi dei Giudici Popolari, a presentare domanda per l’iscrizione all’albo.
L’iscrizione all’albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l’elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale.
Domanda
La domanda di iscrizione all’albo dei Giudici Popolari, redatta in carta semplice sull’apposito modello, compilata ed
I cittadini che possiedono i requisiti di legge e non sono già iscritti negli albi dei Giudici Popolari, a presentare domanda per l’iscrizione all’albo.
L’iscrizione all’albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l’elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale.
Domanda
La domanda di iscrizione all’albo dei Giudici Popolari, redatta in carta semplice sull’apposito modello, compilata ed
inviata per posta o per fax al n. 099/8434221, allegando copia di un documento di riconoscimento valido (carta d’identità, patente, passaporto), oppure consegnata a mano al protocollo del comune, deve essere presentata entro il 20 maggio 2011. Le domande sono disponibili sul sito del comune www.comune.palagianello.ta.it
Requisiti del richiedente
· cittadinanza Italiana;
· godimento dei diritti civili e politici;
· età compresa tra i 30 ed i 65 anni;
· diploma di scuola media inferiore per l’iscrizione all’albo dei Giudici Popolari di Corte di Assise;
· diploma di scuola media superiore per l’iscrizione all’albo dei Giudici Popolari di Corte di Assise d’Appello;
· buona condotta morale.
Non possono chiedere l’iscrizione all’albo dei Giudici Popolari:
· i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
· gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
· i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, 23 aprile 2013
IL SINDACO
(Prof. Michele LABALESTRA)